set132007

Triplice fischio.

Il post ha oltre 6 mesi. Le informazioni contenute potrebbero non essere piu' veritiere. Sicuramente, non sono aggiornate!

Fischietto
E’ finita. Sono finiti. (In 608 giorni; meno di 2 anni). Sono finiti gli esami della laurea specialistica. Ora la tesi.
Riepiloghiamo le ultime azioni salienti.

Santoni: 25
Neri: Accetta.
Santoni: Firma.
Voto di partenza: 106.

Maledetti patti parasociali… ora non li dimenticheremo più.

Art. 122
(Patti parasociali)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell’estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 14, comma 5. L’ impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell’articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’ esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);

d) aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un ‘influenza dominante su tali società.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

Art. 123
(Durata dei patti e diritto di recesso)

1. I patti indicati nell’articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l’articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell’articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 124
(Casi di inapplicabilità)

1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

[tags]Luiss, Santoni, Diritto Commerciale, 106, Dottor Federico Neri, Dott. FN, Patti parasociali, TUF, Legge fallimentare[/tags]

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  1. myrisettembre 13th, 2007
  2. camusettembre 13th, 2007
  3. damned69settembre 15th, 2007
  4. Maxsettembre 17th, 2007
  5. carmysettembre 20th, 2007

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